Sez. 2, Sentenza n. 7674 del 06/09/1994 (Rv. 487848 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Cause previste dal R.D.L. 3 gennaio 1944 n. 1 - Opponibilità al terzo possessore di diritti reali immobiliari - Rilevabilità d'ufficio.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
Le cause di sospensione della prescrizione, previste dal R.D.L. 3 gennaio 1944 n.1, sono opponibili anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari - sì che non è applicabile l'esclusione prevista nei suoi confronti dall'art. 1166 cod. civ. - e sono rilevabili d'ufficio perché poste a tutela degli interessi della totalità dei cittadini, sull'intero territorio nazionale all'epoca interessato agli eventi bellici, e non soltanto degli interessi dei militari o delle persone al seguito di esse per ragioni di servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 n. 2, Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Regio Decr. Legge 24/12/1944 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)