Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009 (Rv. 609699 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Art. 943 cod. civ. 1865 - Prescrizione trentennale - Art. 480 cod. civ. vigente - Prescrizione decennale - Applicabilità del termine più breve - Decorrenza dal 21 aprile 1940 in base all'art. 252 disp. att. cod. civ. - Sospensione legale per eventi bellici - Sussistenza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE
A norma dell'art. 943 cod. civ. 1865, il diritto di accettare l'eredità era soggetto a prescrizione trentennale, a differenza di quanto disposto dall'art. 480 cod. civ. vigente, che prevede la prescrizione decennale. Tuttavia, l'art. 252 disp. att. cod. civ. dispone che - quando per la prescrizione di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori - il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, con decorrenze diverse a seconda del libro del codice in cui il diritto è previsto; ne consegue che il diritto all'accettazione dell'eredità, previsto dal secondo libro del codice, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal 21 aprile 1940 (data in entrata in vigore del codice stesso), e che è sospesa per legge, per eventi bellici, tra l'8 settembre 1943 ed il 15 aprile 1946.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 943, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Regio Decr. Legge 24/12/1944 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)