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Sez. 3, Sentenza n. 2291 del 10/08/1964 (Rv. 303440 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - INCAPACI (IMPUTABILITA DEL FATTO DANNOSO) - MINORI D'ETA - OBBLIGO DI VIGILANZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1964-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303440-01

RESPONSABILITA CIVILE - INCAPACI (IMPUTABILITA DEL FATTO DANNOSO) - MINORI D'ETA - OBBLIGO DI VIGILANZA - ESTENSIONE.*

L'Obbligo di vigilanza a carico delle persone che hanno la custodia dell'incapace, posto dall'art. 2047 cod.civ. in relazione all'unica causa di esclusione della responsabilita presunta a carico degli stessi, cioe 'il non aver potuto impedire l'eventò, non va inteso soltanto con riferimento alla persona dell'incapace, ma va altresi esteso a tutto l'ambiente che lo circonda, che deve esser tale da non creare o lasciare permanere, in relazione allo stato d'incapacita del soggetto vigilato, cause di pericolo con le quali questi possa venire in relazione e determinare con il suo illecito comportamento eventi dannosi. (V. 646/55; 1812/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2047

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)