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Sez. 3, Sentenza n. 4633 del 24/05/1997 (Rv. 504668 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Valutazione e ampiezza - Criteri.
Stato
decisa il 1997-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504668-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE

L'ampiezza dell'obbligo di sorveglianza dei soggetti incapaci di intendere o volere (art. 2047 cod. civ.) è da rapportare alle circostanze di tempo, luogo, ambiente, pericolo, che, considerando altresì la natura e il grado di incapacità del soggetto sorvegliato, possono consentire o facilitare il compimento di atti lesivi da parte del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)