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Sez. 2, Sentenza n. 540 del 23/02/1973 (Rv. 362572 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC) - PORTIERE - ALLOGGIO - SPESE NECESSARIE - OBBLIGO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362572-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA (ALLOGGIO, VITTO, ECC) - PORTIERE - ALLOGGIO - SPESE NECESSARIE - OBBLIGO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO.*

Il rapporto di portierato rientra tra i rapporti di lavoro previsti dall'ultimo comma dell'art 2099 cod civ, nei quali il prestatore d'opera viene retribuito, in parte, con prestazioni in natura, quale e appunto la concessione dell'uso dell'alloggio. Consegue da cio che le spese necessarie per rendere idonei allo uso i locali destinati ad alloggio del portiere o destinate ad assicurarne, attraverso una piu proficua utilizzazione dell'immobile, una migliore sistemazione, devono restare ad esclusivo carico del datore di lavoro, senza che ai relativi oneri possa essere chiamato a concorrere, sia pure in parte, il lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)