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Sez. L, Sentenza n. 4780 del 02/10/1985 (Rv. 442188 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PORTONE, PORTINERIA, RAPPORTO DI LAVORO FRA IL PORTIERE ED IL CONDOMINIO - POTERE DI RISOLUZIONE - SUSSISTENZA - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO DETENUTO DAL PORTIERE LICENZIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442188-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PORTONE, PORTINERIA, RAPPORTO DI LAVORO FRA IL PORTIERE ED IL CONDOMINIO - POTERE DI RISOLUZIONE - SUSSISTENZA - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO DETENUTO DAL PORTIERE LICENZIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ. all'amministratore del condominio spetta per legge la disciplina della gestione ed uso delle cose comuni e della prestazione dei servizi e così dello Esercizio del servizio comune di portierato ed il potere di risolvere il rapporto di lavoro fra il portiere ed il condominio. Di conseguenza l'amministratore può, anche senza deliberazione della assemblea dei condomini, agire per il rilascio dell'alloggio detenuto senza titolo dal portiere licenziato (cui l'alloggio stesso era stato concesso ad integrazione della retribuzione), dipendendo tale rilascio dalla risoluzione di un rapporto obbligatorio assunto per la gestione del servizio comune ed essendo il recupero di detto alloggio essenziale per l'ulteriore espletamento dello stesso servizio. (V 6073/78, mass nn 395893 e 395894; (V 572/76, mass n 379216; (V 540/73, mass n 362572).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)