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Sez. 3, Sentenza n. 6157 del 24/11/1979 (Rv. 402868 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DIFFERENZA - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI TITOLARITA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402868-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - TITOLARITA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE - DIFFERENZA - QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN MATERIA DI TITOLARITA DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE.*

Le questioni relative alla titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio attengono al merito della lite e non alla legittimazione ad causam, sicche non possono essere dedotte per la prima volta col ricorso per Cassazione, qualora su di esse non sia stata in precedenza sollevata alcuna contestazione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che colui che sia stato convenuto in giudizio, in qualita di conduttore, per la risoluzione del contratto di locazione, ed abbia accettato il contraddittorio sulla domanda proposta nei suoi confronti, non possa poi sostenere per la prima volta in Cassazione di non essere mai subentrato nel rapporto di locazione). (Conf 4356/78, mass n 394024; (Conf 2597/75, mass n 376543).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)