Sez. 2, Sentenza n. 2597 del 04/07/1975 (Rv. 376543 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - QUESTIONI RELATIVE - NATURA - QUESTIONI DI MERITO - QUESTIONI ATTINENTI ALLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - RILEVABILITA AD ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - POSSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - QUESTIONI RELATIVE - NATURA - QUESTIONI DI MERITO - QUESTIONI ATTINENTI ALLA LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE - RILEVABILITA AD ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - POSSIBILITA.*
Le questioni relative alla titolarita del rapporto controverso attengono al merito e non alla legittimazione: esse non sono pertanto rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e possono formare oggetto del normale controllo di legittimita soltanto nei limiti specificamente dedotti dalla parte impugnante, con l'ulteriore conseguenza che le questioni stesse, concernenti la concreta identificazione dei soggetti del rapporto sostanziale, non sono sottratte alla disponibilita delle parti e restano coperte dal giudicato, anche implicito, che su di esse si sia formato nel corso del processo per effetto delle sentenze pronunciate nei precedenti gradi e della loro mancata impugnazione in ordine al punto specifico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)