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Sez. L, Sentenza n. 4526 del 11/07/1981 (Rv. 415230 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMITA DEGLI STESSI - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETA PER IL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DELLA LEGITTIMITA DI UNA DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO.*
Stato
decisa il 1981-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415230-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMITA DEGLI STESSI - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETA PER IL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL MANCATO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DELLA LEGITTIMITA DI UNA DELIBERA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO.*

Ai sensi degli artt 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248, all e, abolitiva del contenzioso amministrativo, il giudice ordinario, in ogni caso in cui il diritto fatto valere in giudizio trovi la sua fonte, diretta o indiretta, in un atto amministrativo, ha l'Obbligo di verificarne, incidenter tantum, la legittimita e di pronunciare la disapplicazione dell'atto stesso, ove ne accerti l'illegittimita. (nella specie, in cui la ditta, assumendo la sua natura di impresa artigiana, aveva contestato di essere tenuta al pagamento dei contributi assicurativi dovuti per il settore industria e la delibera della commissione provinciale per l'artigianato, che aveva disposto la cancellazione della ditta stessa dall'albo delle imprese artigiane, era stata annullata dalla commissione regionale, la suprema Corte ha ritenuto che il giudice ordinario dovesse verificare la legittimita di quest'ultimo provvedimento).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)