Sez. L, Sentenza n. 192 del 15/01/1986 (Rv. 443833 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - PRESUNZIONE CIRCA LA CORRISPONDENTE QUALIFICA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA ARTIGIANA DELLA IMPRESA - CRITERI.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - PRESUNZIONE CIRCA LA CORRISPONDENTE QUALIFICA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA NATURA ARTIGIANA DELLA IMPRESA - CRITERI.*
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, istituito con la legge 25 luglio 1956 n. 860, non comporta una presunzione circa la corrispondente qualifica e pertanto il giudice, al fine di accertare la natura artigiana, o meno, di un'impresa (nella specie, per stabilire l'entità dell'Obbligo contributivo nei confronti dell'INPS), è libero di valutare le risultanze istruttorie senza esser vincolato ad alcuna presunzione legale e senza necessità di far ricorso al potere di disapplicazione di cui all'art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. E per affermare la natura non artigiana dell'impresa. (V 4526/81, mass n 415230).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)