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Sez. 1, Sentenza n. 784 del 21/03/1974 (Rv. 368653 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NOZIONE - CONCORDATO PER UN SINGOLO CESPITE - AMMISSIBILITA - LIMITI DI EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368653-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NOZIONE - CONCORDATO PER UN SINGOLO CESPITE - AMMISSIBILITA - LIMITI DI EFFICACIA.*

Nel nostro ordinamento tributario il cosiddetto concordato e costituito essenzialmente dall'incontro, anche se non avente carattere di convenzione, fra la volonta dell'amministrazione, che procede all'accertamento dell'imponibile, e quella del contribuente che aderisce a tale accertamento; sicche, mentre nulla esclude che questo incontro di volonta avvenga soltanto in ordine al valore di uno specifico cespite che concorra con altri alla formazione della base imponibile, non e configurabile concordato oltre i limiti dell'oggetto sul quale si sono manifestate le volonta dell'amministrazione e del contribuente.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 14, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)