Sez. 1, Sentenza n. 595 del 08/02/1978 (Rv. 389895 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NATURA - OGGETTO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'IMPOSIZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVE CONTROVERSIE SU DETTI PRESUPPOSTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DI BENI COMPRAVENDUTI; SUCCESSIVA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL NEGOZIO).*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - NATURA - OGGETTO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'IMPOSIZIONE - ESCLUSIONE - SUCCESSIVE CONTROVERSIE SU DETTI PRESUPPOSTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE DI BENI COMPRAVENDUTI; SUCCESSIVA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL NEGOZIO).*
Il concordato tributario - previsto dall'abrogato ordinamento fiscale - non ha natura contrattuale di transazione, ma e atto unilaterale di accertamento, contraddistinto dall'adesione del contribuente, la quale assurge ad elemento del procedimento amministrativo. Esso e circoscritto alla Determinazione della base imponibile e non riguarda i presupposti giuridici dell'imposizione, quali l'imponibilita del soggetto, la natura dell'atto tassabile, l'aliquota da applicare, la spettanza di agevolazioni, ecc, e pertanto, mentre preclude qualsiasi contestazione sull'ammontare del tributo, non e di ostacolo alla successiva insorgenza di questioni in ordine alla legittimita dell'imposizione, sicche l'amministrazione ben puo correggere e modificare la tassazione in base a criteri giuridici diversi. (nella specie l'amministrazione, sebbene avesse determinato il valore imponibile dei beni compravenduti con l'adesione del contribuente, aveva poi dato una diversa qualificazione giuridica al negozio, considerandolo gratuito in forza della presunzione di cui all'art 5 del dllt 8 marzo 1945, n 90). (V 784/74, mass n 368653; (V 2220/68, mass n 334452).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 41, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 14, Regio Decr. 07/08/1936 num. 1639 art. 17, Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)