Sez. 2, Sentenza n. 11128 del 15/05/2006 (Rv. 589648 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione degli onorari - Criteri - Disciplina dettata dal d.m. n. 398 del 2000 - Ambito di applicazione - Giudizi arbitrali in materia di lavori pubblici di cui all'art. 32 comma secondo della legge n. 109 del 1994 - Necessità - Controversie di natura privatistica con la P.A. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di arbitrato, le controversie demandate al giudizio arbitrale dal d.m. n. 398 del 2000, adottato in attuazione dell'art. 32 legge n. 109 del 1994, sono esclusivamente quelle in materia di lavori pubblici, tant' vero che il collegio arbitrale previsto dal citato decreto si costituisce e svolge la sua attività secondo le modalità ivi previste procedendo (art. 9) al deposito del lodo presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici. Pertanto, qualora il giudizio arbitrale abbia avuto ad oggetto una controversia di natura privatistica fra il privato e la P.A. non trovano applicazione le tariffe allegate al d.m. n. 398 del 2000 per la liquidazione degli onorari spettanti agli arbitri
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 18/11/1998 num. 415 art. 10, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/12/2000 num. 398 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)