Sez. 2, Sentenza n. 4313 del 28/06/1986 (Rv. 447081 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALE PRODUZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALE PRODUZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PARTE INTERESSATA - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Le regole dettate in tema di produzione dei documenti in giudizio sono stabilite nell'esclusivo interesse della parte che deve prendere conoscenza di tali documenti per apprestare adeguatamente la propria difesa, e, pertanto, la irrituale produzione in giudizio di un documento non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata non appena abbia avuto notizia della irregolare produzione, ovvero immediatamente dopo che di questa debba ritenersi essere venuta a conoscenza alla stregua dei principi di normale diligenza nella condotta processuale. (V 944/86, mass n 444466; (V 3851/85, mass n 441428; (V 5722/84, mass n 437404; (V 4141/83, mass n 429089).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)