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Sez. 2, Sentenza n. 3851 del 27/06/1985 (Rv. 441428 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN GIUDIZIO - PRODUZIONE SENZA L'OSSERVANZA DELL'ART. 170 COD. PROC. CIV. O SENZA LA MENZIONE DEI DOCUMENTI NEL VERBALE DI UDIENZA E PRODUZIONE DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - SANATORIA - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1985-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441428-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI IN GIUDIZIO - PRODUZIONE SENZA L'OSSERVANZA DELL'ART. 170 COD. PROC. CIV. O SENZA LA MENZIONE DEI DOCUMENTI NEL VERBALE DI UDIENZA E PRODUZIONE DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - SANATORIA - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

In tema di sanatoria del vizio derivante dalla irrituale produzione di documenti in giudizio, si deve distinguere l'ipotesi della produzione effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 170 cod. proc. civ., o senza la menzione dei documenti nel verbale di udienza, da quella della produzione avvenuta dopo la rimessione della causa al collegio. Infatti, mentre nella prima ipotesi il detto vizio resta sanato quando la controparte con il suo comportamento dimostri di avere avuto conoscenza dei documenti, nell'altra è necessario, al fine della sanatoria, che la controparte non eccepisca la tardiva produzione dei documenti, dovendosi in caso contrario disporre lo stralcio di essi anche se in ordine al contenuto degli stessi siano state dedotte osservazioni di merito. (V 3592/84, mass n 435583; (V 3636/81, mass n 414254; (V 2243/81, mass n 412973; (V 743/80, mass n 404198; (V 3621/79, mass n 400037; (V 2794/78, mass n 392117).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)