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Sez. 3, Ordinanza n. 19037 del 18/04/2007 Ud. (dep. 17/05/2007) Rv. 238085 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Declaratoria di illegittimità costituzionale - Effetti - Reviviscenza di precedente disposizione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238085-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

In presenza di un fenomeno di successione di leggi nel tempo, la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione sopravvenuta attinge, in tutto od in parte, il nuovo contenuto precettivo della disposizione, fermo restando l'effetto abrogativo della precedente, salvo che la prima non sia affetta da un radicale vizio del procedimento legislativo, nel qual caso la norma dichiarata incostituzionale non solo "cessa di avere efficacia" (art. 136, comma primo, Cost.), ma perde anche l'idoneità ad abrogare la disciplina precedente, che rivive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 25 com. 3, Costituzione art. 136 com. 1, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)