Sez. 6, Sentenza n. 9270 del 16/02/2007 Ud. (dep. 05/03/2007) Rv. 235736 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Sent. Corte cost. n. 26 del 2007 - Retroattività degli effetti sui rapporti di impugnazione pendenti - Sussistenza - Ripristino della appellabilità per il P.M. delle sentenze di proscioglimento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
In tema di impugnazioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46 del 2006 - nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro sentenze di proscioglimento - e dell'art. 10 comma secondo legge cit. - nella parte in cui stabiliva che l'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge dovesse essere dichiarato inammissibile - ha prodotto effetti retroattivi sui rapporti di impugnazione pendenti, trattandosi di rapporti non "esauriti" in assenza di giudicato. E ciò, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale penale opera come una sentenza di annullamento che determina la radicale cancellazione dall'ordinamento giuridico delle disposizioni dichiarate in contrasto con la carta costituzionale, a differenza dell'istituto della abrogazione, destinato a produrre effetti solo sulle situazioni insorte successivamente al momento della eliminazione del precetto il quale, salva la introduzione di una disciplina transitoria, continua invece a regolare i rapporti instaurati antecedentemente. Ne consegue che è stata ripristinata la appellabilità per il P.M. delle sentenze di proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)