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Sez. 1, Sentenza n. 6622 del 09/11/1983 (Rv. 431347 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - COMPILAZIONE ED APPROVAZIONE - NATURA - UNICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA DELLE OPERE PREVISTE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431347-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI - COMPILAZIONE ED APPROVAZIONE - NATURA - UNICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA DELLE OPERE PREVISTE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'approvazione di un piano regolatore particolareggiato implica un'unica dichiarazione di pubblica utilità che riguarda la sistemazione urbanistica complessiva della zona determinata, in una visione unitaria e globale, nell'ambito della quale si dissolve la autonomia delle singole opere, confluendo esse idealmente tutte nell'opera composita di assetto del territorio, alla quale soltanto la dichiarazione di pubblica utilità deve essere rapportata per determinarne l'effettivo contenuto. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto che il piano particolareggiato di variante n. 19 bis di Roma, approvato con R.d. 17 agosto 1942, prevedendo un'operazione di sistemazione urbanistica fondamentalmente nuova e radicalmente diversa rispetto a quella originariamente prevista per la stessa zona nel piano particolareggiato n. 19, approvato con R.d. 29 dicembre 1932, aveva implicato una nuova unitaria dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere in esso previste, e determinato la decadenza per intero della dichiarazione di pubblica utilità implicita nel precedente piano, essendo irrilevante che alcune opere fossero state solo parzialmente incise dalla pianificazione sopravvenuta, con la conseguenza che, con l'approvazione del nuovo piano, era sorto il diritto alla retrocessione, ex art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, di terreni già espropriati sulla base della dichiarazione di pubblica utilità caducata, e di esso era cominciata a decorrere la prescrizione. La suprema Corte ha ritenuto corretta tale statuizione ed enunciato il principio di cui in massima). (V 3509/78, mass n 393000; (V 239/77, mass n 383765; (V 3851/75, mass n 378088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 16 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 17 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 93, Legge 24/03/1932 num. 355 art. 3, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)