Sez. U, Sentenza n. 3509 del 12/07/1978 (Rv. 393000 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PIANI PARTICOLAREGGIATI - RETROCESSIONE - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - NATURA - UNICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - CONSEGUENZE - MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA DELLE OPERE PREVISTE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - DISCIPLINA EX ART 60 E 61 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - APPLICAZIONE - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PIANI PARTICOLAREGGIATI - RETROCESSIONE - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO - NATURA - UNICA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - CONSEGUENZE - MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA DELLE OPERE PREVISTE - DIRITTO ALLA RETROCESSIONE - DISCIPLINA EX ART 60 E 61 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - APPLICAZIONE - CONDIZIONI.*
Un piano regolatore particolareggiato (nella specie, quello di Roma, approvato con RD 1 giugno 1933) costituisce un'unica dichiarazione di pubblica utilita, con riguardo a tutte le opere che siano previste, in una determinata zona, secondo una visione complessiva e globale della tipologia e dell'assetto urbanistico della medesima. Ne consegue che la mancata realizzazione di una di dette opere (nella specie, demolizione e ricostruzione di un fabbricato), quando la prevista trasformazione urbanistica della zona abbia avuto parziale attuazione, puo far sorgere il diritto alla retrocessione del bene espropriato non secondo la disciplina dettata dall'art 63 della legge 25 giugno 1865 n 2359, per la diversa ipotesi della omessa esecuzione della opera contemplata nella dichiarazione di pubblica utilita, ma secondo le Disposizioni dettate dagli artt 60 e 61 della citata legge, per il caso di fondi rimasti inutilizzati dopo l'esecuzione dell'opera, e, pertanto, a condizione che l'amministrazione abbia dichiarato l'inservibilita del bene espropriato. (Conf 239/77, mass n 383765).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Regio Decr. Legge 06/07/1931 num. 981 CORTE COST., Regio Decr. 01/06/1933
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)