Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 06/11/2020 (Rv. 659768 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Nozione - Situazione di svantaggio economico o di povertà estrema - Esclusione - L.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015 - Irrilevanza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 286 del 1998 non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l'insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, non assumendo rilievo il diverso significato attribuito alla nozione di vulnerabilità dalla l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015, che tiene conto anche di situazioni di fragilità economica e lavorativa, ma al solo fine di individuare i presupposti per l'erogazione di prestazioni assistenziali e non di regolare i requisiti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge Reg. Emilia-Romagna 30/07/2015 num. 15 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)