Sez. 2 - , Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020 (Rv. 658952 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Valutazione - Solitudine e indigenza economica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), l'accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d'origine del richiedente e, dall'altro, del percorso di integrazione sociale da quest'ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)