Sez. U, Sentenza n. 4145 del 16/10/1989 (Rv. 463855 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - DELIBERA E CONFERIMENTO DI PROCURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI - DELIBERA E CONFERIMENTO DI PROCURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La rappresentanza e difesa in giudizio degli enti di riforma fondiaria, poi trasformati in enti di sviluppo (nella specie, ente di sviluppo in Puglia e Lucania), come in genere degli enti statali e regionali per i quali siano intervenuti i provvedimenti generali attuativi della facoltà di avvalersi del patrocinio e della assistenza dell'Avvocatura dello stato, spetta "ex lege" alla Avvocatura medesima, senza che si richieda una specifica deliberazione, né il conferimento di procura, necessarie solo al fine del ricorso a liberi professionisti (artt. 43 e segg. del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificati dalla legge 3 aprile 1979 n. 103, resi applicabili dall'art. 3 ultimo comma della legge 9 luglio 1957 n. 600). (Conf 4006/86, mass n 446830; (Conf 4317/82, mass n 422290).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 09/07/1957 num. 600 art. 3, Legge 03/04/1979 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)