Sez. U, Sentenza n. 4006 del 16/06/1986 (Rv. 446830 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - ENTI LOCALI - E.R.S.A.P. - DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - SPETTANZA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - APPOSITA DELIBERAZIONE DELL'ENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - ENTI LOCALI - E.R.S.A.P. - DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - SPETTANZA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - APPOSITA DELIBERAZIONE DELL'ENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (e.R.S.a.P.) spetta all'Avvocatura dello stato, ai sensi del d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873, in relazione all'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, senza che si richieda un'apposita deliberazione dell'ente medesimo, necessaria invece, secondo la previsione degli artt. 10 ed 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, nei diversi casi in cui esso intenda avvalersi delle modalità di patrocinio dell'Avvocatura proprie delle amministrazioni statali, ovvero ricorrere a liberi professionisti. (V 1672/82, mass n 419503).*
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, DPR 06/10/1978 num. 873 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)