Sez. 5 - , Sentenza n. 13115 del 30/06/2020 (Rv. 658393 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE | Plusvalenza tassabile - Collegamento negoziale tra cessione e altro negozio “inter partes” - Rilevanza - Esclusione - Permuta - Producibilità di plusvalenza tassabile - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE
In tema di imposte sui redditi, costituisce plusvalenza tassabile la differenza tra il (maggiore) prezzo di cessione di un terreno ed il (minore) originario prezzo di acquisto del cespite, restando irrilevante la sussistenza di un collegamento negoziale tra detta cessione e altro negozio intervenuto tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura del contribuente che lamentava di non avere tratto vantaggi economici dalla cessione al Comune di un terreno, su cui era stata calcolata la plusvalenza tassabile, in quanto aveva contestualmente acquistato dal cessionario un'area facente parte del medesimo piano di zona).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)