Sez. U, Sentenza n. 1314 del 12/06/1967 (Rv. 327864 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL DANNEGGIATO ANTERIORMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA EMANAZIONE - REVOCA O MODIFICA - ESCLUSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL DANNEGGIATO ANTERIORMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA EMANAZIONE - REVOCA O MODIFICA - ESCLUSIONE - ANNULLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Sino a che non sia intervenuto il provvedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo per danni di guerra, il cittadino, che abbia subito danni nel suo patrimonio in conseguenza di eventi bellici, ha solo un interesse legittimo a conseguire lo speciale indennizzo previsto dalla legislazione in materia ma, una volta intervenuto il provvedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo o del contributo in dipendenza di danni di guerra, il danneggiato acquista un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire la somma liquidata e, pertanto, l' amministrazione non puo, per ragioni di merito, revocare o modificare il provvedimento di concessione. Esso pero, nonostante il diritto soggettivo del danneggiato, puo riesaminare il provvedimento per ragioni di legittimita ed ha il potere-dovere di annullarlo con effetto ex tunc, senza bisogno di ricorrere ad altra diversa autorita. (Cfr. 1714-62, 1814-61, 1706-59).*
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1957 num. 1238 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)