Sez. 2, Sentenza n. 2575 del 12/03/1987 (Rv. 451712 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - IN GENERE - DOMANDA DEL PROPRIETARIO DI UN APPARTAMENTO - DIFETTI DIPENDENTI DA MATERIALE FORNITO E MESSO IN OPERA DA UN TERZO SU INCARICO DELL'APPALTATORE DELL'EDIFICIO - RICHIESTA AL TERZO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI - AZIONE SURROGATORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - IN GENERE - DOMANDA DEL PROPRIETARIO DI UN APPARTAMENTO - DIFETTI DIPENDENTI DA MATERIALE FORNITO E MESSO IN OPERA DA UN TERZO SU INCARICO DELL'APPALTATORE DELL'EDIFICIO - RICHIESTA AL TERZO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI - AZIONE SURROGATORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La domanda del proprietario di un appartamento che, in relazione a riscontrati difetti dipendenti da vizi del materiale fornito e messo in opera da un terzo su incarico dell'appaltatore dell'edificio, richieda al detto terzo il risarcimento dei danni derivatigli (sia pure in correlazione alla sua inadempienza nei confronti dell'appaltatore) - in quanto volta a far valere immediatamente un diritto proprio dell'attore al risarcimento del danno e non surrogatoriamente il diritto dell'appaltatore nei confronti dello stesso terzo - non è riconducibile al paradigma dell'art. 2900 codice civile, onde nel relativo giudizio, non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appaltatore. (V 4213/74, mass n 372885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)