Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 17/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258393 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Ricorso per cassazione - Motivo non esclusivamente personale - Accoglimento - Reato commesso in concorso - Estensione dell'impugnazione - Beneficiari - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'effetto estensivo con riferimento a sentenza che aveva escluso la sussistenza di una circostanza aggravante nei confronti di un concorrente nel reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)