Sez. 3 - , Sentenza n. 55001 del 18/07/2018 Ud. (dep. 10/12/2018) Rv. 274213 - 02
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Ricorso per cassazione – Motivo non esclusivamente personale – Accoglimento – Reato commesso in concorso – Estensione dell’impugnazione – Beneficiari – Individuazione – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento alla sentenza di assoluzione di un concorrente in un reato associativo, il cui contributo partecipativo era risultato cronologicamente distonico rispetto all'epoca in cui aveva operato l'organizzazione, alla quale il ricorrente era stato ritenuto affiliato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)