Sez. L - , Sentenza n. 26583 del 09/11/2017 (Rv. 646146 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Recesso per superamento del comporto - Diversa qualificazione dell'infermità in sede amministrativa - Potere del giudice - Accertamento in ordine all'imputabilità delle assenze a responsabilità del datore di lavoro - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
L'accertamento negativo effettuato dall’INAIL sulla qualificazione dell'infermità del lavoratore, nell’ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento delle prestazioni dallo stesso erogabili, non preclude al giudice di verificare se le assenze, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali non siano computabili nel periodo di comporto di cui all'art. 2110 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva proceduto ad indagini peritali di ufficio per accertare se alcuni periodi di assenza fossero causalmente collegabili ad un pregresso infortunio sul lavoro, benché il nesso causale fosse stato già escluso in sede amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)