Sez. L, Sentenza n. 18711 del 30/08/2006 (Rv. 591871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Qualificazione dell'infermità del lavoratore, come infortunio sul lavoro, anziché come malattia professionale - Potere del giudice - Decisione in ordine all' imputabilità delle assenze del lavoratore a responsabilità del datore di lavoro - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Computabilità delle assenze nel periodo di comporto ex art. 2110 cod.civ. - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
La qualificazione dell'infermità del lavoratore, come infortunio sul lavoro, anziché come malattia professionale, non preclude, in nessun caso, al giudice, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto, di cui all'art. 2110 cod.civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda del lavoratore - che aveva fondato l'impugnazione del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, sull'asserita riconducibilità delle assenze fatte registrare ad una patologia di origine professionale -, sul presupposto di non poter affermare la sussistenza di un infortunio professionale, anziché di una malattia professionale, in adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi non già di mera riqualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio dalla parte, sibbene di vera e propria modifica dei fatti costitutivi della domanda; e che, in coerenza con tale premessa, aveva omesso di considerare, adeguatamente, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio circa la dedotta imputabilità e responsabilità, quantomeno concorrente, del datore di lavoro, e la conseguente incomputabilità, nel periodo di comporto, di alcune assenze per malattia del lavoratore)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)