Sez. U, Sentenza n. 427 del 21/01/1988 (Rv. 456974 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CONDONO EDILIZIO - SOSPENSIONE EX ART. 44 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 - COSTRUZIONI REALIZZATE SU TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO - INAPPLICABILITÀ.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CONDONO EDILIZIO - SOSPENSIONE EX ART. 44 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 - COSTRUZIONI REALIZZATE SU TERRENI DEMANIALI DI USO CIVICO - INAPPLICABILITÀ.*
La sospensione contemplata dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, riguarda i procedimenti inerenti ad opere abusive, costruite senza licenza o concessione od in contrasto con essa, che siano suscettibili di sanatoria a norma degli artt. 31 e segg. della legge medesima, e, pertanto, non è invocabile in controversia attinente a costruzioni abusive in quanto realizzate su terreni demaniali di uso civico.*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)