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Sez. 1, Sentenza n. 9476 del 08/09/1995 (Rv. 493956 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Beni demaniali abusivamente occupati - Riduzione in pristino e rilascio dei beni - Giudizio promosso dalla P.A. nei confronti di privati - Sospensione ex art. 44 della legge n. 470 del 1985 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493956-01

URBANISTICA - IN GENERE

La sospensione contemplata dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, non trova applicazione nel giudizio promosso dall'amministrazione dello Stato nei confronti di un privato per la riduzione in pristino stato ed il rilascio di beni demaniali abusivamente occupati, sulla base di giudicato penale che ha accertato a carico del predetto, tra l'altro, la violazione dell'art. 55 cod. navigazione. Infatti, tale sospensione riguarda i procedimenti amministrativi, i procedimenti penali pendenti nonché quelli connessi all'applicazione dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (relativi cioè ad opere abusive in quanto costruite senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata), ma non i procedimenti civili concernenti diritti soggettivi dei privati o, come nella specie, diritti soggettivi pubblici relativi ad un determinato bene.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)