Sez. L, Sentenza n. 19810 del 28/08/2013 (Rv. 628265 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Documenti - Produzione - Istanza di ammissione in udienza - Opposizione della controparte - Necessità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE
In tema di produzione di documenti nel processo nel lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale; pertanto, nel caso in cui sia chiesta da una parte la produzione di documenti all'udienza di discussione della causa e la controparte non proponga tempestivamente, nel termine perentorio fissato dal giudice, proprie istanze istruttorie o comunque non si opponga alla produzione, deve ritenersi che la parte nei cui confronti è chiesta la produzione abbia accettato il provvedimento giudiziale di ammissione. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento danni da mobbing, è stata ritenuta corretta- l'acquisizione in udienza da parte della corte di appello di una sentenza tra le stesse parti, passata in giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)