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Sez. L, Sentenza n. 16781 del 29/07/2011 (Rv. 618682 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Onere delle parti di specifica indicazione dei documenti e di contestuale deposito degli stessi - Omissione - Conseguenze - Decadenza - Limiti - Condizioni - Produzione di documenti in udienza - Provvedimenti del giudice - Conseguenze - Ordine di esibizione - Supplenza del mancato assolvimento dell'onere della prova - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618682-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.). Ne consegue che, ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte - a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie - comporti l'accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione e dovendosi escludere che l'ordine di esibizione, a norma dell'art. 210 cod. proc. civ., possa supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)