Sez. 5, Sentenza n. 26867 del 18/12/2014 (Rv. 634603 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Presentazione nei termini del modello "VR" - Necessità - Difficoltà inerenti la rete telematica erariale - Riduzione dei termini per l'assolvimento dell'adempimento fiscale - Esclusione - Differimento a mezzo di comunicato stampa - Rilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA, la presentazione del modello "VR" entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la dichiarazione (come previsto dalle istruzioni allegate al modello "VR/2003") costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e non può essere ridotto a causa di difficoltà della rete telematica erariale che abbiano determinato il differimento, ancorché disposto con le forme (come nella specie) del comunicato stampa, del termine di legge per l'assolvimento dell'adempimento fiscale, ostandovi il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino e dovendosi escludere che l'esercizio di tale potere, disciplinato dall'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sia riservato esclusivamente ad atti a forma vincolata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Legge 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 9, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)