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Sez. 4, Sentenza n. 800 del 10/04/1981 Cc. (dep. 06/06/1981) Rv. 149230 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ E DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA IN CASSAZIONE - NULLITÀ DI NATURA PROCESSUALE - PREVALENZA DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO SULLA NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149230-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ E DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA IN CASSAZIONE - NULLITÀ DI NATURA PROCESSUALE - PREVALENZA DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO SULLA NULLITÀ.*

Qualora già risulti una causa di Estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di natura processuale, sia pure di ordine generale, ovvero di eventuali vizi di motivazione della pronuncia, non sono rilevabili nel giudizio per Cassazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio della immediata applicabilità della causa estintiva. (V. Mass. N. 144477; (V. Mass. N. 144043).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)