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Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 15/03/1982 Ud. (dep. 13/11/1982) Rv. 156114 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - SUSSISTENZA DI NULLITÀ PROCESSUALE DI ORDINE GENERALE - OSTACOLO ALLA IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156114-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - SUSSISTENZA DI NULLITÀ PROCESSUALE DI ORDINE GENERALE - OSTACOLO ALLA IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE.*

La sussistenza di nullità di natura processuale, sia pure di ordine generale, non è di ostacolo all'immediata applicazione della causa di Estinzione del reato poiché la regola dell'assoluta pregiudizialità di tale causa soffre eccezione solo quando per l'evidenza delle prove sia possibile una pronuncia assolutoria con formula piena, a norma dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale. (Conf mass n 144043; (Conf mass n 149230; (Conf mass n 150568; (contra mass n 147447; (contra mass n 141410; (contra mass n 140767; (contra mass n 900026).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)