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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18900 del 26/09/2016 (Rv. 641483 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Pagamento ex art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Conseguenze - Rinuncia all'impugnazione.
Stato
decisa il 2016-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641483-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)