diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 24696 del 13/09/2024 (Rv. 672157-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Agevolazioni sanzionatorie ex art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Pagamento dell'imposta e relativa sanzione in misura ridotta - Comportamento concludente - Rinuncia alla impugnazione - Finalità deflattiva - Impugnazione del contribuente - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672157-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegue spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente sintomatico della rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo, che, tuttavia, non è più ravvisabile quando il contribuente propone comunque l'impugnazione del suddetto atto, venendo meno la finalità deflattiva dell'agevolazione.

Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)