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Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 29/03/1979 (Rv. 398183 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - COMUNE ESPERIENZA - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO FONDATO SUL FATTO NOTORIO O SULLA COMUNE ESPERIENZA - MOTIVAZIONE CIRCA L'ESISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1979-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398183-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - COMUNE ESPERIENZA - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO FONDATO SUL FATTO NOTORIO O SULLA COMUNE ESPERIENZA - MOTIVAZIONE CIRCA L'ESISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OBBLIGATORIETA.*

La comune esperienza, che puo esser posta a fondamento della decisione, deve riguardare un fatto che si imponga alla osservazione e alla percezione della collettivita, in modo che questa possa compiere, per suo conto, la valutazione critica e al giudice non rimanga che dedurne gli effetti; occorre inoltre che il fatto notorio, che costituisce l'oggetto della comune esperienza, sia di comune conoscenza, anche se soltanto nel luogo dove e invocato agli effetti giuridici, o perche sia entrato a far parte della cultura media della collettivita locale, o perche questa ne faccia esperienza comune. Pertanto il giudice che vuol porre la "comune esperienza" o il "fatto notorio" a base del suo giudizio, deve motivare circa l'esistenza dei presupposti suindicati, specificando la fonte del suo convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)