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Sez. L, Sentenza n. 567 del 24/01/1981 (Rv. 411046 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE PER UNA CERTA SOMMA E NON ANCHE PER UN'ALTRA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411046-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - SAGGIO DEGLI INTERESSI - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE PER UNA CERTA SOMMA E NON ANCHE PER UN'ALTRA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, legittimamente il giudice del merito liquida gli interessi in misura superiore a quella legale per una certa somma e non anche per un'altra, qualora per la prima risulti l'impiego in atto mentre per l'altra manchi ogni prova, incombente sull'attore, di quale avrebbe dovuto essere l'impiego fruttifero reso impossibile dal ritardo del pagamento. (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)