Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - INESISTENZA | Provvedimento del tribunale – Motivazione e dispositivo concernente una parte diversa – Inesistenza del provvedimento – Appello – Decisione nel merito – Esclusione – Rinvio al primo giudice – Necessità – Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - INESISTENZA
Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente rimessione dell'intero processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio al tribunale la sentenza d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di protezione internazionale, ancorché avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitoria del giudizio di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo straniero richiedente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)