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Sez. 1 - , Sentenza n. 16497 del 19/06/2019 (Rv. 654652 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di cassazione - Ordinanza decisoria recante una motivazione relativa ad altra causa tra diverse parti - Correzione dell’errore materiale - Inapplicabilità - Rinnovazione del giudizio di cassazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654652-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

È affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)