Sez. 2, Sentenza n. 4534 del 30/07/1984 (Rv. 436433 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER IL VENDITORE DI IMPEGNARSI A RILASCIARE PROCURA IRREVOCABILE A VENDERE IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO AL PROMISSARIO ACQUIRENTE - NATURA DI CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE DEL DETTO PRELIMINARE - PERSISTENZA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ PER IL VENDITORE DI IMPEGNARSI A RILASCIARE PROCURA IRREVOCABILE A VENDERE IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO AL PROMISSARIO ACQUIRENTE - NATURA DI CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE DEL DETTO PRELIMINARE - PERSISTENZA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Al fine della ricorrenza di un contratto a prestazioni corrispettive, come tale suscettibile di risoluzione per inadempimento, non si richiede la contemporaneità delle obbligazioni delle parti, con riguardo al momento dell'insorgenza e dell'esecuzione, essendo sufficiente che le obbligazioni medesime siano legate e contrapposte nel sinallagma negoziale, nel senso che l'una venga concepita ed assunta come reciproco giustificativo dell'altra. Pertanto, un preliminare di compravendita immobiliare non perde la natura di contratto a prestazioni corrispettive per il fatto che il promittente venditore, in via alternativa rispetto all'Obbligo di concludere il definitivo entro un determinato termine, si impegni, entro il termine stesso, a rilasciare procura irrevocabile a vendere lo stesso bene al promissario acquirente, anche in favore di se medesimo, tenendo conto che detta procura è idonea a raggiungere l'effetto di assicurare alla controparte la piena e definitiva disponibilità del bene, e, quindi, ad imporre l'adempimento della contrapposta obbligazione di pagamento del prezzo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)