Sez. 2, Sentenza n. 2967 del 07/04/1997 (Rv. 503528 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Preliminare di compravendita, per sè o per persona da nominare - Assunzione contestuale, del promittente venditore, dell'obbligo di conferire, al promissario acquirente, procura irrevocabile a vendere lo stesso bene, con dispensa dal rendiconto - Secondo negozio in adempimento del primo - Configurabilità - Mandato a vendere con rappresentanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
Se in un contratto preliminare bilaterale di compravendita, per sè o per persona da nominare, il promittente venditore si obbliga altresì, a tal fine - con interpretazione insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata - a conferire al promissario acquirente procura irrevocabile a vendere, con dispensa dal rendiconto - pur se all' atto del rilascio di essa l' obbligo del rendiconto è invece contemplato, verosimilmente per evitare la doppia imposizione fiscale - il secondo negozio, autonomo e indipendente dal mandato, e idoneo a consentire al promissario acquirente la definitiva e piena disponibilità del bene, costituisce adempimento del primo, essendo sostanzialmente traslativo della proprietà; quindi è da escludere in esso la configurabilità di un mandato con rappresentanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1713, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 45, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)