Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 17/05/1976 (Rv. 380505 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - PERMUTA DI TERRENI - STIPULAZIONE CON UN PRIVATO - EDIFICABILITA DEL TERRENO CEDUTO AL PRIVATO - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA INEDIFICABILITA - CONSEGUENZE.*
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - PERMUTA DI TERRENI - STIPULAZIONE CON UN PRIVATO - EDIFICABILITA DEL TERRENO CEDUTO AL PRIVATO - PRESUPPOSIZIONE - CONFIGURABILITA - SUCCESSIVA INEDIFICABILITA - CONSEGUENZE.*
In un contratto di permuta di terreni stipulato fra un comune ed un privato, l'edificabilita del terreno ceduto al privato puo configurare un'ipotesi di 'presupposizioné del contratto stesso, ove risulti che le parti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso e tenuto presente quella situazione, come presupposto del consenso; trattasi, infatti, di una circostanza oggettiva e non modificabile per la sola volonta delle parti, in quanto l'eventuale successiva inedificabilita del terreno, disposta con piano regolatore, deriverebbe da un atto amministrativo complesso, non dipendente dal solo comune. Peraltro, l'accertamento della ricorrenza dell'indicata presupposizione non puo portare a riconoscere il diritto del privato di liberarsi dagli effetti del contratto, invocando l'istituto della presupposizione, in ogni caso di sopravvenuto mutamento della situazione presupposta, dovendosi cio escludere qualora il vincolo di inedificabilita (nella specie, per destinazione a verde pubblico, in forza di piano regolatore) sia intervenuto dopo che il privato abbia in concreto avuto la possibilita di attuare il suo programma edificatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)