Sez. 2, Sentenza n. 5337 del 13/06/1997 (Rv. 505192 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE | Edificabilità del terreno - Qualità presupposta - Rilevanza di essa, per volontà contrattuale, fino alla data per il pagamento dell'ultima rata di prezzo - Modifica del piano regolatore dopo tale data, ma parere del comitato tecnico antecedente ad essa - Inadempimento del compratore - Sussistenza - Risoluzione, a domanda di questi, per eccessiva onerosità sopravvenuta - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE
Se dall'interpretazione del contratto di compravendita di un terreno, si desume che la qualità edificatoria di esso, per comune, pur se inespressa, volontà contrattuale, è rilevante soltanto fino alla data di pagamento dell'ultima rata del prezzo, e l'esclusione dell'edificabilità - conseguente alla modifica del piano regolatore - è successiva a tale data, il compratore inadempiente non può invocare l'art. 1467 cod. civ., anche se il parere - poi recepito nel piano - del comitato urbanistico regionale era noto prima della scadenza del termine per il predetto pagamento, perché i pareri, atti del procedimento amministrativo "in itinere", sono inidonei a modificare la situazione presupposta dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)