Sez. 4, Sentenza n. 10828 del 01/08/1985 Ud. (dep. 19/11/1985) Rv. 171122 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA EX OFFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA CON SENTENZA PRECEDENTE - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA EX OFFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA CON SENTENZA PRECEDENTE - LEGITTIMITÀ.*
Il divieto per il giudice d'appello di revocare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato si riferisce alla ipotesi di benefici concessi con la sentenza gravata e non a quella di benefici applicati con sentenze diverse, divenute esecutive. (Conf mass n 160821, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)