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Sez. 2, Sentenza n. 2015 del 23/07/1966 (Rv. 323927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE: QUALIFICAZIONE E VALORE.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE: QUALIFICAZIONE E VALORE.*

In tema di quietanza rilasciata dal prestatore d'opera, la semplice affermazione di aver ricevuto una determinata somma a saldo di ogni spettanza inerente al precorso rapporto di lavoro esprime, di regola, soltanto la convinzione dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, ed, in definitiva, si si risolve in un mero giudizio circa la congruita e la sufficienza della retribuzione percepita, cioe in una dichiarazione di scienza del tutto priva di efficacia negoziale e che normalmente non ha valore di confessione. (Cfr. 321522' 321435' 320467).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)