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Sez. U, Ordinanza n. 10800 del 26/05/2015 (Rv. 635360 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Mandato conferito ad arbitri prima del fallimento - Scioglimento ex art. 78 legge fall. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di arbitrato internazionale.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635360-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti (nella specie, una clausola di arbitrato internazionale), il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 legge fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'art. 83 bis legge fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 78, Legge Falliment. art. 83 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)